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Legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relative alla seconda variazione al bilancio 2016.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 ottobre 2016

Art. 27
Nomina del Commissario. Inserimento dell'articolo 32 quater nella l.r. 82/2015
1. Dopo l'articolo 32 ter della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
Art. 32 quater Nomina del Commissario
1. Il Commissario assume tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi e dura in carica fino all'entrata in vigore della legge di riordino di cui al comma 3 e comunque non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data del provvedimento di nomina.
2. Il compenso per il Commissario non può eccedere quello in vigore per la carica del presidente del consorzio medesimo ed è determinato dall'atto di nomina di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge diretta alla definizione della nuova governance del Consorzio e delle attività industriali
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.