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Legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relative alla seconda variazione al bilancio 2016.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 ottobre 2016

Art. 20
Norma di prima applicazione. Inserimento dell’articolo 30 bis nella l.r. 82/2015
1. Dopo l’articolo 30 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
Art. 30 bis Norma di prima applicazione
1. Le province, ai fini dell'applicazione dell’articolo 28, commi 4 e 4 quater, comunicano il dettaglio dei compensi spettanti ai propri dipendenti in comando e in avvalimento alla Regione alla data del 31 dicembre 2015, sia a titolo di quota fissa che di quota variabile, nel termine di quindici giorni dalla richiesta della Regione.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.