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Legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relative alla seconda variazione al bilancio 2016.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 ottobre 2016

Art. 18
Proroga della garanzia fideiussoria in favore della Società Interporto Toscano A. Vespucci Spa Inserimento dell’articolo 26 octies decies nella l.r. 82/2015 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. del 25 gennaio 2017, n. 2, parte prima.

1. Dopo l'articolo 26 septies decies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
Art. 26 octies decies. Proroga della garanzia fideiussoria in favore della Società Interporto Toscano A. Vespucci Spa
1. La Giunta regionale è autorizzata a prorogare la garanzia fideiussoria concessa in favore della Società Interporto Toscano A. Vespucci Spa ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 2005
. n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006) confermando l'importo della fideiussione fino ad un massimo di euro 18.000.000,00 a fronte di un finanziamento ricevuto dalla società per euro 16.000.000,00.
2. La proroga è concessa subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) approvazione da parte delle banche del piano di consolidamento e sviluppo inerente alla ristrutturazione del debito presentato dalla Società Interporto A. Vespucci;
b) valutazione positiva da parte della Giunta regionale del piano di consolidamento e sviluppo inerente alla ristrutturazione del debito presentato dalla Società Interporto A. Vespucci;
c) proroga tecnica da parte della banca finanziatrice del prestito per il quale la Regione ha concesso garanzia fideiussoria fino alla nuova scadenza del 31 dicembre 2022;
d) piano di cessione degli immobili su cui insiste la garanzia fideiussoria regionale non oltre il 2022.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.