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Legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relative alla seconda variazione al bilancio 2016.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 ottobre 2016

Art. 16
Politiche locali per la sicurezza. Tipologia degli interventi Inserimento dell’articolo 26 sexies decies nella l.r. 82/2015
1. Dopo l'articolo 26 quindecies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
"
Art. 26 sexies decies Politiche locali per la sicurezza. Modifiche all'
articolo 3 della l.r. 38/2001
1. Al
comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38
(Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana) le parole: “e le associazioni di promozione sociale” sono sostituite dalle seguenti: “, le associazioni di promozione sociale e le associazioni di categoria.
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 38/2001 è inserito il seguente:
2 bis. Al fine di rafforzare la prevenzione sociale in aree del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di degrado socio economico, con deliberazione della Giunta
regionale, tenuto conto dell'indice di delittuosità del relativo territorio provinciale o del verificarsi di particolari eventi di conflitto sociale o di rilevante esposizione ad attività criminose, sono individuati e finanziati progetti pilota presentati, anche singolarmente, dai soggetti di cui al comma 2
”.
3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 3 della l.r. 38/2001 è inserito il seguente:
2 ter. La deliberazione di cui al comma 2 bis stabilisce l'entità dell'intervento che, fermo restando il privilegio a forme di cofinanziamento da parte dei proponenti, può coprire anche la totalità della spesa prevista, le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dai progetti, nonché le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti da
parte dei beneficiari e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Ai progetti pilota si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 6.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.