Menù di navigazione

Legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relative alla seconda variazione al bilancio 2016.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 ottobre 2016

Art. 10
Interventi contro la violenza di genere. Inserimento dell'articolo 26 decies nella l.r. 82/2015
1. Dopo l'articolo 26 novies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente.
Art. 26 decies Interventi contro la violenza di genere
1. La Giunta regionale, al fine di realizzare tutte le iniziative utili, per quanto di competenza regionale, a mettere in atto, in modo omogeneo su tutto il territorio toscano, una efficace strategia di prevenzione, sensibilizzazione, contrasto alla violenza di genere e di sostegno, orientamento, protezione, aiuto alle vittime è autorizzata a stanziare, ad integrazione di quanto già disposto con l’
articolo 46 della l.r. 86/2014
, rispettivamente per gli anni 2016 e 2017, le somme di euro 200.000,00 e 400.000,00, da destinare al sistema della prevenzione e contrasto alla violenza di genere in Toscana.
2. Per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 è istituito un Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere.
3. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
b) i componenti della Giunta regionale competenti in materia di pari opportunità, sociale, sanità, sicurezza, istruzione e lavoro;
c) la Presidente della Commissione regionale Pari opportunità;
d) il legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei centri antiviolenza della Toscana aventi i requisiti di cui all’intesa tra il Governo e la Conferenza unificata sancita il 27 novembre 2014;
e) due rappresentanti designati, anche congiuntamente, da Anci e Upi.
4. Il Comitato, è validamente costituito con l’individuazione di almeno la metà più uno dei componenti.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 e le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
6. La deliberazione di cui al comma 5 può prevedere che il Comitato sia integrato, anche successivamente alla sua costituzione, con le rappresentanze di altri soggetti istituzionali coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 200.000,00 per l’anno 2016 ed euro 400.000,00 per l’anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 " Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e 2017
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.