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Legge regionale 3 ottobre 2016, n. 66

Nomine e designazioni di competenza della Regione. Modifiche alla l.r. 5/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 3 ottobre 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le Pari opportunità, espresso nella seduta del 26 settembre 2016;


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario consentire alla commissione consiliare competente di esprimere il parere di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008 , anche nei casi in cui la nomina debba prendere atto della designazione da parte di soggetti terzi e questa non pervenga nei termini utili per l’espressione del parere stesso;


2. Al fine di semplificare il procedimento di individuazione del soggetto da nominare o designare, viene stabilito che la titolarità di un incarico disciplinato dalla l.r. 5/2008 non costituisca impedimento all’assunzione di un ulteriore incarico qualora sia previsto il solo gettone di presenza non superiore a 30,00 euro a seduta giornaliera, viene portato a tre il numero di incarichi attribuibili alla stessa persona relativamente alla carica di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile e si riducono i casi di limitazione per l'esercizio degli incarichi previsti dalla l.r. 5/2008 ;


3. Occorre prevedere che il termine per l’avvio delle procedure per la sostituzione di un componente di un organo cessato dalla carica decorra dalla data di effettiva conoscenza della cessazione dell’incarico da parte dell’organo regionale che ha effettuato la nomina;


4. Qualora l’incarico cessato sia relativo ad un soggetto nominato a seguito di designazione effettuata da soggetti esterni alla Regione, l’organo regionale competente provvede, entro quindici giorni dalla notizia della cessazione, alla richiesta di una nuova designazione allo stesso soggetto designante;


5. Per poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi si stabilisce l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:


Art. 1
Procedura delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 5/2008
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), 5/2008 è inserito il seguente:
1 bis. Nei casi in cui la nomina debba prendere atto della designazione da parte di soggetti terzi e questa non pervenga nei termini utili per l’espressione del parere di cui al comma 1 del presente articolo, la commissione può esprimere il proprio parere su tutti i componenti dell’organo, fatta salva la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21, comma 6.
”.
Art. 2
Incompatibilità. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 5/2008
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 5/2008 la parola: “
due
” è sostituita dalla seguente: “
tre
”.
Art. 3
Limitazioni per l'esercizio degli incarichi. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 dopo le parole: “
fatta eccezione per quelli non retribuiti
” sono inserite le parole: “
, per quelli per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 la parola: “
due
” è sostituita dalla seguente: “
tre
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008 le parole: “
o in cariche diverse
” sono soppresse.
4. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione.
”.
Art. 4
Sostituzione. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 5/2008
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
2. A tal fine, entro il termine di quindici giorni dalla notizia della cessazione, l’organo regionale competente provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione sulla base, ove presenti, delle candidature già indicate in precedenza per tale incarico ovvero ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 5/2008 è inserito il seguente:
2 bis. Qualora l’incarico cessato sia relativo a un soggetto nominato a seguito di designazione effettuata da soggetti esterni alla Regione, l'organo regionale competente provvede alla richiesta di una nuova designazione allo stesso soggetto designante entro quindici giorni dalla notizia della cessazione.
”.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.