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Legge regionale 3 ottobre 2016, n. 66

Nomine e designazioni di competenza della Regione. Modifiche alla l.r. 5/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 3 ottobre 2016

Art. 4
Sostituzione. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 5/2008
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
2. A tal fine, entro il termine di quindici giorni dalla notizia della cessazione, l’organo regionale competente provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione sulla base, ove presenti, delle candidature già indicate in precedenza per tale incarico ovvero ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 5/2008 è inserito il seguente:
2 bis. Qualora l’incarico cessato sia relativo a un soggetto nominato a seguito di designazione effettuata da soggetti esterni alla Regione, l'organo regionale competente provvede alla richiesta di una nuova designazione allo stesso soggetto designante entro quindici giorni dalla notizia della cessazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.