Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009 . Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016

Art. 4
Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 24/2009 è aggiunto il seguente:
2 bis. A decorrere dall’entrata in vigore della
legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91
(Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla
l.r. 24/2009
. Modifiche alla
l.r. 65/2014
e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), i comuni possono prevedere nei propri piani operativi o relative varianti, oppure nelle varianti ai regolamenti urbanistici, ampliamenti volumetrici a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. In tali casi, i comuni, dandone espressamente atto, possono escludere l’applicazione della presente legge nel territorio di competenza.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.