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Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016

Art. 5
- Finanziamento dell’osservatorio regionale del paesaggio
1. La Regione è autorizzata, per gli anni 2017 e 2018, (12)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 22.

a finanziare le attività per il raggiungimento delle finalità dell'osservatorio di cui all'articolo 59 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità operative del finanziamento di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 50.000,00 per l'anno 2017 e di euro 40.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 per l’anno 2017 e del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 per l’anno 2018. (13)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 22.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.