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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 59

Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 );


Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n.22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);


Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 21 luglio 2016;


Considerato quanto segue:


1. La Fondazione Sistema Toscana, costituita dalla Regione Toscana dal 2004, ha svolto un ruolo di primo piano nell'ambito della promozione del territorio regionale e della sua identità con strumenti di comunicazione digitale integrata. Dal 2010, dopo la fusione con Mediateca Regionale Toscana, ha sviluppato e tuttora sostiene le attività in campo cinematografico ed audiovisivo, riportando importanti risultati sul territorio;


2. La Fondazione Sistema Toscana ha ampliato le proprie competenze ed attività a supporto dell'amministrazione regionale, acquisendo un'importanza strategica sempre più rilevante, sia in termini di impegno finanziario, sia in termini di più stretta interlocuzione con l'amministrazione regionale per le politiche di settore;


3. Il progressivo potenziamento del ruolo della Fondazione Sistema Toscana ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno della Fondazione stessa realizzatosi principalmente, attraverso alcune modifiche statutarie, nell'ambito della composizione del consiglio di amministrazione, i cui membri sono interamente nominati dal Consiglio regionale;


4. Alla luce di questi cambiamenti si rende opportuno rivisitare la normativa vigente ai fini di una più efficiente razionalizzazione dell’azione regionale e dell'impiego delle risorse destinate alla Fondazione Sistema Toscana adottando uno schema di più stretta interconnessione funzionale tra l'amministrazione regionale e la Fondazione Sistema Toscana tale da caratterizzare la Fondazione come una articolazione interna “in house” della Regione;


5. In questo nuovo quadro evolutivo si evidenzia l'esigenza di caratterizzare il rapporto funzionale tra l'amministrazione regionale e la Fondazione Sistema Toscana attraverso la previsione di indirizzi regionali annuali per l'attività e la gestione, nonché di puntuali forme di controllo coerenti con il diritto europeo e la legislazione nazionale in materia di organismi “in house providing”;


6. Lo statuto della Fondazione Sistema Toscana deve necessariamente essere adeguato alle nuove disposizioni, secondo le procedure della l.r. 20/2008 , in base alle quali la Giunta regionale approva lo schema dello statuto previo parere della competente commissione consiliare;


7. Il parere della Prima commissione consiliare è stato accolto ed è stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge;


Approva la presente legge

Art. 1
Fondazione Sistema Toscana. Sostituzione dell'articolo 44 della l.r. 21/2010
1. L’articolo 44 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è sostituito dal seguente:
Art. 44 Fondazione Sistema Toscana
1. La Fondazione Sistema Toscana opera secondo le modalità dell’in house providing per il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali della Regione:
a) sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione dei beni, la promozione delle attività culturali della Toscana e della società dell'informazione e della conoscenza;
b) promozione dell’integrazione fra offerta culturale e offerta turistica;
c) promozione della diffusione del cinema di qualità, delle opere, dei materiali e dei prodotti audiovisivi e multimediali realizzati e conservati per la fruizione da parte del pubblico;
d) sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità
e) la promozione e la valorizzazione dell’identità toscana.
2. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi “in house providing”.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, lo statuto della Fondazione Sistema Toscana è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 44 bis e 44 ter, ed è approvato secondo le procedure di cui all’
articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
(Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).
”.
Art. 2
Programma di attività e bilancio. Inserimento dell'articolo 44 bis nella l.r. 21/2010
1. Dopo l’articolo 44 della l.r. 21/2010 è inserito il seguente:
Art. 44 bis Programma di attività e bilancio
1. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento, delibera gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della Fondazione Sistema Toscana, tenendo conto, in particolare, delle attività previste ai
sensi dell’
articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22
(Disciplina del
sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla
l.r. 53/2008
in tema di artigianato artistico e tradizionale).
2. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno:
a) il programma di attività per l’anno successivo nel rispetto degli indirizzi ricevuti ai sensi del comma 1;
(1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. del 3 ottobre 2016, n. 43, parte prima.

b) il bilancio di previsione, corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario per il triennio successivo.
3. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del collegio dei revisori e dalla relazione sulla gestione.
4. Le modalità operative delle attività della Fondazione Sistema Toscana sono definite da convenzioni che regolano i rapporti della Regione con la Fondazione Sistema Toscana.
Art. 3
Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana. Inserimento dell'articolo 44 ter nella l.r. 21/2010
1. Dopo l’articolo 44 bis della l.r. 21/2010 , è inserito il seguente:
Art. 44 ter Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana
1. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana attraverso la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti da parte del Consiglio regionale e il controllo dei seguenti atti:
a) bilancio di previsione;
b) bilancio di esercizio;
c) programma annuale di attività;
d) atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali;
e) atti di gestione straordinaria del patrimonio;
f) atti relativi alla dotazione organica;
g) contratti di consulenza.
2. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana nomina il presidente, il direttore generale e il comitato scientifico. Il presidente è nominato tra i componenti del consiglio di amministrazione.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c), previo parere della competente commissione consiliare, e stabilisce l'ammontare del finanziamento annuale delle attività della Fondazione Sistema Toscana. Il bilancio di previsione è approvato, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dalla ricezione. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
4. Il bilancio di esercizio è trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni dalla ricezione.
5. La Giunta regionale esprime il proprio parere sugli atti di cui al comma 1, lettere da d) a g), entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali si prescinde dal parere. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto al Consiglio di amministrazione per il suo adeguamento alle prescrizioni impartite.
6. La Giunta regionale può esercitare il controllo su ogni atto della Fondazione Sistema Toscana
ulteriore rispetto agli atti di cui al comma 1. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 44 bis.
7. La Giunta regionale può disporre ispezioni e controlli sulla Fondazione Sistema Toscana in qualsiasi momento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.