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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 59

Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016

Art. 2
Programma di attività e bilancio. Inserimento dell'articolo 44 bis nella l.r. 21/2010
1. Dopo l’articolo 44 della l.r. 21/2010 è inserito il seguente:
Art. 44 bis Programma di attività e bilancio
1. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento, delibera gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della Fondazione Sistema Toscana, tenendo conto, in particolare, delle attività previste ai
sensi dell’
articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22
(Disciplina del
sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla
l.r. 53/2008
in tema di artigianato artistico e tradizionale).
2. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno:
a) il programma di attività per l’anno successivo nel rispetto degli indirizzi ricevuti ai sensi del comma 1;
(1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. del 3 ottobre 2016, n. 43, parte prima.

b) il bilancio di previsione, corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario per il triennio successivo.
3. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del collegio dei revisori e dalla relazione sulla gestione.
4. Le modalità operative delle attività della Fondazione Sistema Toscana sono definite da convenzioni che regolano i rapporti della Regione con la Fondazione Sistema Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.