Legge regionale 9 agosto 2016, n. 58
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016
Art. 4
Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 49/2003
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
“
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell'anagrafe delle ONLUS o da esse utilizzati ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3,
della l. 99/2009 , degli enti locali e delle aziende sanitarie locali adibiti ad ambulanze di trasporto, al servizio di protezione civile, al trasporto specifico di persone in determinate condizioni, al trasporto di organi e sangue.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.