Legge regionale 9 agosto 2016, n. 58
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016
Art. 22
Commissione per la formazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “
direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà
direzione regionale competente in materia sanitaria
”.2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007 è sostituito dal seguente:
“
2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:
a) il direttore della direzione regionale competente in materia sanitaria, o un suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente della direzione di cui alla lettera a), responsabile del settore competente in materia di formazione;
c) un farmacista di farmacia territoriale e un farmacista esperto di omeopatia e fitoterapia, indicati dall'ordine professionale;
d) un rappresentante per ogni centro regionale di riferimento per le medicine complementari, designato dal direttore generale dell’azienda sanitaria cui il centro afferisce;
e) due membri medici per ciascuno degli indirizzi medico-scientifici di cui all'articolo 2;
f) un rappresentante di ciascuna delle università toscane previa intesa con l'Università interessata;
g) un medico veterinario esperto in agopuntura animale;
h) un medico veterinario esperto in omeopatia animale;
i) otto esperti designati dal Consiglio sanitario regionale, di cui almeno: un medico di medicina
generale, un medico esperto in medicina legale, un esperto in farmacologia clinica, un farmacista, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra, un medico veterinario.
3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007 le parole “
direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà
” sono sostituite dalle seguenti: “ direzione regionale competente in materia sanitaria
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.