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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 58

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016

Art. 21
Medicine complementari. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2007
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), dopo la parola: “
omeopatia
” sono inserite le seguenti: “
, articolata nelle tre sotto-discipline dell’omeopatia, dell’omotossicologia e dell’antroposofia
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.