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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 58

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016

Art. 1
Correzione norma finanziaria. Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 16/1999
1. L'articolo 26 bis della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) è sostituito dal seguente:
Art. 26 bis - Norma finanziaria
1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.
2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio regionale. Il restante 10 per cento è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale
. ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.