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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 57

Disposizioni in materia di dotazione organica dell’ufficio stampa del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 9/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l' Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4 , comma 1, lettera b), e l’articolo 73 dello Statuto regionale ;


Vista la Sito esternolegge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);


Vista la Sito esternolegge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);


Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 “Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione” e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 “Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale”);


Considerato quanto segue:


1. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale la legge dispone l'istituzione di un ufficio stampa, diretto da un coordinatore che assume la qualifica di capo ufficio stampa e costituito da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti;


2. Al fine di dotare l’ufficio stampa delle migliori professionalità, si prevede l’ulteriore possibilità di attribuire l’incarico di capo ufficio stampa ad un soggetto, anche esterno all’amministrazione regionale, in possesso del requisito dell’iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, unitamente alla possibilità di coprire il trenta per cento della dotazione organica con incarichi a tempo determinato conferiti a soggetti anch’essi esterni all’amministrazione regionale, individuati mediante selezione;


3. Viene razionalizzata l’organizzazione delle attività gestionali attribuendo al Segretario generale l’ individuazione della struttura competente;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.