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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 57

Disposizioni in materia di dotazione organica dell’ufficio stampa del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 9/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016

Art. 4
Personale giornalistico. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2011
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 9/2011 sono aggiunte le parole: “
Il trenta per cento della dotazione organica può essere coperto con incarichi a tempo determinato conferiti a soggetti
esterni all’amministrazione regionale, individuati mediante selezione, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legislazione statale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.