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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 57

Disposizioni in materia di dotazione organica dell’ufficio stampa del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 9/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016

Art. 3
Capo ufficio stampa. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2011
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale attribuisce, per la durata massima della legislatura, l’incarico di capo ufficio stampa, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9, comma 3, della l. 150/2000 , ad un giornalista professionista dell’ufficio stampa con qualifica di caposervizio, oppure a un dirigente del Consiglio regionale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 9/2011 è inserito il seguente:
1 bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, l'incarico di capo ufficio stampa può essere conferito ad un soggetto, anche esterno all’amministrazione regionale, in possesso del requisito dell’iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, di cui all'articolo 3, comma 3, individuato mediante selezione. Qualora a seguito della selezione l’incarico sia conferito a un soggetto appartenente all’amministrazione regionale o ad altra pubblica amministrazione, tale soggetto è collocato in aspettativa.
”.
a) dirige e coordina l’Ufficio stampa nell’ambito delle direttive generali impartite dall’Ufficio di presidenza;
”.
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 9/29 11 è inserito il seguente:
5 bis. Il contratto a tempo determinato stipulato a seguito della selezione prevista dal comma 1 bis prevede per il capo ufficio stampa una retribuzione pari a quella del giornalista con qualifica di caposervizio, aumentata di una indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il minimo di stipendio di capo servizio e il minimo di stipendio di caporedattore, come stabilite dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.
”.
5. Al comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 9/2011 le parole: “
Al giornalista con qualifica di caposervizio nominato capo ufficio stampa
” sono sostituite dalle seguenti “
Al capo ufficio stampa
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.