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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 57

Disposizioni in materia di dotazione organica dell’ufficio stampa del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 9/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016

Art. 1
Funzioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/2011
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 “Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione”) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 “Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale”) è sostituita dalla seguente:
b) produzione e diffusione, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali, delle informazioni sulle attività del Consiglio regionale, delle commissioni, degli organi consiliari, degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale e sulle iniziative istituzionali promosse o partecipate dallo stesso Consiglio;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.