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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 56

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 39/2016

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016





PREAMBOLO




Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 28 giugno 2016, n. 39 (Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994 );


Vista la sentenza della Corte costituzionale 124/2016;


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 39/2016 , nel procedere all’adeguamento della legislazione regionale alla sentenza della Corte Costituzionale 124/2016, sostituendo le disposizioni, dichiarate incostituzionali, che stabilivano che il numero degli ambiti territoriali di caccia (ATC) erano nove, con confini corrispondenti ai confini delle province, salvo Firenze e Prato riuniti in un unico ambito, ha anche dettato una normativa di carattere transitorio prevedendo che i comitati di gestione degli ATC continuino a svolgere le funzioni fino alla ridefinizione del territorio regionale in ATC di dimensioni subprovinciali e alla nomina dei relativi comitati di gestione;


2. Nell’ambito dei rapporti di leale collaborazione con le amministrazioni dello Stato è emersa l’esigenza di assicurare che, anche in questa fase transitoria, necessaria per la ridefinizione del territorio regionale in ATC subprovinciali, la gestione del territorio agrosilvopastorale toscano, destinato alla caccia programmata e alla conservazione della fauna selvatica, debba comunque essere attuata in conformità all’Sito esternoarticolo 14 della l. 157/1992 ;


3. Considerato che la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), ha previsto che gli ATC preesistenti alla riforma costituiscono “sottoambiti degli ATC (provinciali) di riferimento” fino all’approvazione della nuova programmazione faunistico venatoria, è necessario prevedere che i comitati di gestione degli ATC attualmente in essere svolgano gestioni commissariali per le funzioni di cui all’articolo 12 della l.r. 3/1994 , con riferimento a ciascuno dei sottoambiti ricadenti nel territorio di riferimento;


Approva la presente legge

Art. 1
Disposizioni di prima applicazione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 39/2016
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 39/2016 è sostituito dal seguente:
2. Allo scopo di garantire la gestione e la conservazione della fauna selvatica in conformità all’Sito esternoarticolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e fino alla nomina dei comitati di gestione ai sensi del comma 1, i comitati di gestione degli ATC, nominati ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia”), svolgono gestioni commissariali per le funzioni di cui all’articolo 12 della l.r. 3/1994 , con riferimento a ciascuno dei sottoambiti ricadenti nel territorio di riferimento.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.