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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 56

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 39/2016

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016

Art. 1
Disposizioni di prima applicazione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 39/2016
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 39/2016 è sostituito dal seguente:
2. Allo scopo di garantire la gestione e la conservazione della fauna selvatica in conformità all’Sito esternoarticolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e fino alla nomina dei comitati di gestione ai sensi del comma 1, i comitati di gestione degli ATC, nominati ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia”), svolgono gestioni commissariali per le funzioni di cui all’articolo 12 della l.r. 3/1994 , con riferimento a ciascuno dei sottoambiti ricadenti nel territorio di riferimento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.