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Legge regionale 5 agosto 2016, n. 55

Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell’imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 10 agosto 2016

Art. 1
Riapertura dei termini di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 ottobre 2016 è riaperto il termine, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016), per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), non corrisposta, o in corso di accertamento, alla data del 31 dicembre 2015.
2. Ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015 , sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato effettuati dal 1° luglio 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali non si applica il comma 5 del medesimo articolo 1 della l.r. 81/2015 .
3. Per i pagamenti effettuati per l’intero ammontare dell’imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015 , dal 1° luglio 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo della l.r. 81/2015 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.