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Legge regionale 3 agosto 2016, n. 52

Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r. 39/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 5 agosto 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), m), n) e v), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 39/2005 disciplina le attività in materia di energia e, in particolare, all’articolo 13 regola, in conformità alla disciplina nazionale, il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come definite dal Sito esternod.lgs. 387/2003 , che include tra queste anche la geotermia;


2. Per quanto concerne la localizzazione e la realizzazione degli impianti geotermici, ai fini di un’appropriata valutazione riguardo alle strategie di sviluppo sostenibile del territorio perseguite dalle amministrazioni interessate, è opportuno prevedere la ricerca di un’intesa, da avviarsi contestualmente all’avvio del procedimento, tra la Regione ed i comuni interessati dalla localizzazione dell’impianto;


3. Il mancato raggiungimento dell’intesa non pregiudica lo svolgimento del procedimento in materia di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi di installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, disciplinato dall’articolo 13 della l.r. 39/2005 : è fatto espressamente salvo, infatti, quanto disposto dallo stesso articolo 13, comma 5, in cui sono indicati i termini per la convocazione della conferenza dei servizi;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.