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Legge regionale 3 agosto 2016, n. 52

Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r. 39/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 5 agosto 2016

Art. 1
Impianti geotermici. Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 39/2005
1. Dopo l’articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è inserito il seguente:
Art. 13 bis - Impianti geotermici
1. Nel contesto della strategia di sviluppo sostenibile del territorio, ai fini del raggiungimento dell’intesa sulla localizzazione e realizzazione di impianti geotermici, la Regione convoca il comune nel cui territorio si prevede la localizzazione dell’impianto e gli altri comuni eventualmente interessati, contestualmente all’avvio del procedimento di cui all’articolo 13, comma 4.
2. È fatto salvo l’articolo 13, comma 5, anche in caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 1.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.