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Legge regionale 3 agosto 2016, n. 51

Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alle leggi regionali 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 5 agosto 2016

Art. 6
Riordino di organi collegiali. Inserimento dell’articolo 2.1 nella l.r. 40/2009
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 2.1 - Riordino di organi collegiali
1. In conformità ai principi dell’
Sito esternoarticolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, individua i comitati, le commissioni e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione.
2. Gli organi collegiali non individuati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono comunicate al Consiglio regionale.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.