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Legge regionale 3 agosto 2016, n. 51

Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alle leggi regionali 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 5 agosto 2016

Art. 4
Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 55/2008
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), è inserito il seguente:
Art. 4 bis - Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa
1. La Regione definisce specifici strumenti per la qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa, al fine di favorire le politiche di sviluppo economico della Regione, garantendo la comprensibilità dei testi normativi, la diminuzione degli oneri amministrativi e la partecipazione alla formazione dei testi normativi, in coerenza con i principi della comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa “uno Small Business Act per l’Europa”), recepiti a livello nazionale nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010.
2. Con gli atti di intesa di cui all’articolo 20, il Consiglio regionale e la Giunta regionale disciplinano la procedura di valutazione preventiva degli effetti sulle micro, piccole e medie imprese delle proposte di leggi e regolamenti regionali, di atti di programmazione e amministrativi e di avvisi pubblici, mediante l’adozione del test micro, piccole, medie imprese (Test MPMI).
3. La procedura di valutazione di cui al comma 2 prevede, in particolare, il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle MPMI.
4. Le risultanze del Test MPMI sono adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale della Regione.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.