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Legge regionale 3 agosto 2016, n. 51

Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alle leggi regionali 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 5 agosto 2016

Art. 2
Commercio elettronico. Inserimento dell’articolo 66 bis nella l.r. 28/2005
1. Dopo l’articolo 66 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:
Art. 66 bis - Commercio elettronico
1. Per commercio elettronico si intendono le operazioni commerciali svolte on line e disciplinate dal
Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
(Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).
2. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, la SCIA è presentata, con modalità esclusivamente telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.
3. Ai fini della tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza si applicano le disposizioni di cui al
Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell’
Sito esternoarticolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
).
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.