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Legge regionale 2 agosto 2016, n. 50

Disposizioni sulle procedure, sui requisiti autorizzativi di esercizio e sui sistemi di accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 5 agosto 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 );


Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 ( Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta dell’8 luglio 2016;


Considerato quanto segue:


1. È necessario prevedere un nuovo sistema di accreditamento in grado di cogliere le modifiche introdotte nel servizio sanitario regionale con le leggi regionali 28/2015 ed 84/2015;


2. È necessario identificare uno strumento diverso dal regolamento in grado di cogliere le innovazioni e la dinamicità dei nuovi modelli sanitari e, al contempo, di rispondere alle continue evoluzioni sanitarie che hanno quale obiettivo la tutela della salute e la centralità del paziente;


3. Per soddisfare le citate esigenze di dinamicità occorre creare un nuovo modello di accreditamento che sposti la definizione degli ulteriori requisiti, più attinenti ai processi aziendali e clinici, in specifici atti della Giunta regionale;


4. Ne consegue, perciò, la necessità di inserire nella legge regionale la possibilità di individuare i requisiti necessari alla definizione ed alla individuazione dei percorsi assistenziali attraverso appositi atti della Giunta Regionale;


5. È opportuno prevedere, nel percorso di revisione delle procedure, momenti e sedi di confronto con le organizzazioni sindacali;


6. Inoltre, è necessario prevedere una articolazione più complessa oggetto dell'accreditamento che non sia più circoscritto alla sola struttura organizzativa funzionale ma che focalizzi l'attenzione sul percorso assistenziale;


7. È necessario per la garanzia della sicurezza delle strutture dove vengono erogate prestazioni sanitarie prevedere nel regolamento l'individuazione delle “dimensioni” necessarie alla “governance” della qualità e sicurezza delle cure nelle quali trovano collocazione i requisiti necessari al nuovo sistema di autorizzazione ed accreditamento regionale;

8. Rimane in regolamento l'individuazione dei requisiti necessari all'autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché l'individuazione dei requisiti organizzativi di livello aziendale necessari per l'accreditamento;


9. È prevista l'istituzione di un elenco di professionisti per la verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private, introducendo una nuova modalità di scelta delle figure coinvolte nel processo che consenta una regia regionale finalizzata, anche, alla omogeneizzazione delle modalità di verifica sul territorio regionale;


10. È opportuno stabilire un termine di validità del provvedimento di verifica positiva di compatibilità rispetto al fabbisogno regionale;


11. La previsione del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all’articolo 22 non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti dalla l.r. 51/2009 ;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.