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Legge regionale 2 agosto 2016, n. 50

Disposizioni sulle procedure, sui requisiti autorizzativi di esercizio e sui sistemi di accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 5 agosto 2016

Art. 4
Verifica sul possesso dei requisiti. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 51/2009
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:
1. In relazione alle istanze presentate dalle strutture sanitarie private nei casi previsti dall’articolo 5, il comune territorialmente competente, nell’espletamento delle funzioni istruttorie, si avvale, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, del gruppo tecnico regionale di verifica, di seguito denominato “gruppo di verifica”, di cui all'articolo 40 ter.
”.
3. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 51/2009 le parole “
dipartimento di prevenzione
” sono sostituite dalle seguenti: “
gruppo di verifica
”.
4. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 51/2009 le parole: “
La struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il gruppo di verifica
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.