Menù di navigazione

Legge regionale 2 agosto 2016, n. 50

Disposizioni sulle procedure, sui requisiti autorizzativi di esercizio e sui sistemi di accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 5 agosto 2016

Art. 21
Elenco regionale dei verificatori. Inserimento dell'articolo 40 bis nella l.r. 51/2009
1. Dopo l'articolo 40 della l.r. 51/2009 è inserito il seguente:
Art. 40 bis
Istituzione dell’ elenco regionale dei verificatori
1. La Giunta regionale istituisce l’elenco regionale degli esperti verificatori in ambito sanitario con le funzioni di verifica tecnica sul possesso e mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 3; l’elenco è aggiornato con periodicità quinquennale.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di accesso all’elenco di cui al comma 1 e i requisiti richiesti, nel rispetto dei seguenti principi:
a) accesso all’elenco mediante un’apposita procedura selettiva regionale, con valutazione di titoli e colloquio attitudinale;
b) definizione dei titoli di studio di livello universitario e competenze specifiche in materia di valutazione della qualità e della sicurezza in ambito sanitario;
c) valorizzazione di esperienze professionali e lavorative acquisite in materia.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.