Menù di navigazione

Legge regionale 2 agosto 2016, n. 50

Disposizioni sulle procedure, sui requisiti autorizzativi di esercizio e sui sistemi di accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 5 agosto 2016

Art. 17
Requisiti per l’accreditamento di eccellenza. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 51/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 51/2009 le parole: “
dal regolamento di cui all'articolo 48
” sono sostituite dalle seguenti: “
da specifico atto della Giunta regionale adottato previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la Giunta regionale può provvedere.
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 51/2009 le parole: “
con propria deliberazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
con lo stesso atto di cui al comma 1
,” e le parole: “
negli aggiornamenti del regolamento di cui all'articolo 48
” sono sostituite dalle seguenti: “
con successivo atto della Giunta regionale adottato previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la Giunta regionale può provvedere.
”.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 51/2009 è aggiunto il seguente:
3 bis. Tra i requisiti di eccellenza di cui al comma 1 è compresa la capacità del soggetto di soddisfare, nell’ambito dei propri processi assistenziali, condizioni appropriate di valutazione, diagnosi, prognosi, progetto personalizzato, trattamento e presa in carico, valutazione di esito e di costo efficacia, che insieme compongono l’arco terapeutico. A tal fine sono considerati:
a) l’utilizzo di strumenti appropriati di valutazione;
b) il coinvolgimento e la valorizzazione delle capacità del paziente, dei familiari e di eventuali altri interessati al processo di cura in un’ottica generativa;
c) la documentazione degli indici di esito clinico conseguiti grazie all’apporto professionale e non professionale;
d) gli indici di costo efficacia.
”.
4. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 35 della l.r. 51/2009 è aggiunto il seguente:
3 ter. I risultati di eccellenza conseguiti di cui al comma 3 bis sono valorizzati dal soggetto accreditato nell’ambito delle proprie attività e dalla Giunta regionale attraverso le azioni di comunicazione pubblica previste all’articolo 46
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.