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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 );


Visto il parere istituzionale favorevole con osservazioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. La Regione, in attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze e ha disposto, in materia, con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014);


2. In attuazione del riassetto delle competenze di cui alla l.r. 22/2015 , come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2001), la Regione ha inoltre previsto di riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversità, assicurando tuttavia il rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale di settore che prevedono un adeguato livello partecipativo degli enti locali interessati ai procedimenti di istituzione delle singole aree protette, dei siti Natura 2000 e alla gestione degli stessi;


3. La legge regionale 22/2015 , come modificata dalla l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011) ha stabilito deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti in essere alla data di entrata in vigore della l.r. 9/2016 prevedendo che, per quanto attiene alle funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 22/2015 , la Regione subentri nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati;


4. Si rende pertanto necessario procedere all’adeguamento della legge regionale di settore, prevedendo il nuovo riparto di competenze tra la Regione e il Comune;


5. L’esigenza di razionalizzare l'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale, assicurando l'omogeneità del servizio a livello regionale e confermando l'importanza di tale attività;


6. È opportuno modificare le previsioni di cui all'articolo 11 bis, comma 1, lettera d) della l.r. 22/2015 , aggiungendo all'elencazione ivi prevista anche il caso della approvazione del piano di gestione di cui all' articolo 77 della l.r. 30/2015 e quindi estendendo le deroghe al subentro anche a tale fattispecie;


7. È necessario procedere all'adeguamento della l.r. 30/2015 alle modifiche normative sopravvenute nella legislazione nazionale e regionale di riferimento, con specifico riguardo alle competenze in materia di valutazione di incidenza;


8. È necessario garantire l’immediata entrata in vigore della legge, in considerazione della riacquisizione da parte della Regione delle funzioni provinciali, specialmente quelle in materia di aree protette e biodiversità, a partire dal 1° gennaio 2016;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.