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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 47

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 8
Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 30/2005
1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 30/2005 è aggiunto il seguente:
Art. 20 bis - Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della
l.r. 47/2016
1. Le modifiche alla presente legge operate con la
legge regionale 1 agosto 2016, n. 47
(Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla
l.r. 30/2005
e alla
l.r. 67/2003
), non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all'
Sito esternoarticolo 16 del d.p.r. 327/2001
, fatto salvo quanto diversamente disposto negli atti di cui all’articolo 10, commi 7 e 9, e all’articolo 11 bis, comma 3, lettera a), ultimo periodo, e lettera b),
della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22
(Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.