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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 47

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 4
Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 30/2005
1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 30/2005 è inserito il seguente:
Art. 6 bis - Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità
1. L'ufficio regionale per le espropriazioni cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione agli enti che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni relative alle procedure espropriative di cui all'
Sito esternoarticolo 14, comma 3, del d.p.r. 327/2001
.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e gli adempimenti relativi alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 e, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1 bis, è individuato l'ufficio regionale competente agli adempimenti di cui al comma 1.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.