Legge regionale 1 agosto 2016, n. 47
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 3
Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione fra enti. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 30/2005
1. All’inizio del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/2005 sono inserite le parole: “
La Regione e
".2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/2005 è inserito il seguente:
“
1 bis. La Regione può assolvere l'obbligo di cui al comma 1 anche mediante la costituzione di uffici per le espropriazioni presso le strutture di massima dimensione.
”.3. All’inizio del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 30/2005 sono inserite le parole: “
La Regione,
“.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.