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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 47

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 1
Competenza in materia di espropri. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 30/2005
1. L'articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), è sostituito dal seguente:
Art. 2 - Competenza in materia di espropri
1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, salvo quanto previsto all’articolo 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono autorità espropriante la Regione, le province, la Città metropolitana di Firenze, i comuni, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.
3. Costituiscono altresì autorità espropriante:
a) i consorzi di bonifica di cui alla
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79
(Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla
l.r. 69/2012
e alla
l.r. 91/1998
. Abrogazione
della l.r. 34/1994
), per le opere da loro realizzate ai sensi dell'
articolo 23 della l.r. 79/2012
;
b) l’autorità idrica toscana di cui all’
articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani. Modifiche alla
L.R. n. 25/1998
, alla
L.R. n. 61/2007
, alla
L.R. n. 20/2006
, alla
L.R. n. 30/2005
, alla
L.R. n. 91/1998
, alla
L.R. n. 35/2011
e alla
L.R. n. 14/2007
), per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.
4. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, costituiscono autorità espropriante:
a) il comune nel cui territorio l'opera si realizza;
b) la provincia, o la Città metropolitana di Firenze, per l'opera che interessi il territorio di più comuni;
c) la Regione.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.