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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 47

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I - Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità)
Art. 1 - Competenza in materia di espropri. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 30/2005
Art. 2 - Delega di funzioni espropriative della Regione. Sostituzione all'articolo 3 della l.r. 30/2005
Art. 3 - Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione fra enti. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 30/2005
Art. 4 - Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 30/2005
Art. 5 - Determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 30/2005
Art. 6 - Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione. Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 30/2005
Art. 7 - Commissione provinciale espropri. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2005
Art. 8 - Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 30/2005
Art. 9 - Disposizioni transitorie
Art. 10 - Abrogazioni
espandere cartella CAPO II - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)
espandere cartella CAPO III - Disposizioni finali

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.