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Legge regionale 14 luglio 2016, n. 44

Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 20 luglio 2016

CAPO IX
Contabilità. Modifiche al capo II del titolo VIII della l.r. 40/2005
Art. 19
Gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Inserimento dell’articolo 119 ter nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 119 bis nel capo II del titolo VII, della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 119 ter - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione
1. Nell'ambito della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute è istituita la gestione sanitaria accentrata (GSA), per la gestione diretta presso la Regione di una quota del finanziamento del servizio sanitario regionale, secondo quanto previsto dall’
Sito esternoarticolo 22, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42
).
2. Il dirigente responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione è individuato con deliberazione della Giunta Regionale.
3. Le funzioni di terzo certificatore, di cui alla
Sito esternolettera d) del comma 3 dell’articolo 22 del d.lgs.118/2011
, sono attribuite con deliberazione della Giunta regionale ad un dirigente regionale dotato di idonea professionalità ed esperienza, esterno alla direzione di cui al comma 1, oppure, come consentito dalla
legge regionale 23 luglio 2012 n. 40
(Disciplina del Collegio dei Revisori della Regione Toscana), al collegio dei revisori della Regione Toscana.
”.
Art. 20
Bilancio preventivo economico annuale. Modifiche all’articolo 121 della l.r. 40/2005
1. Il comma 3 dell’articolo 121 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
3. Il bilancio preventivo economico annuale è composto:
a) dal conto economico preventivo redatto secondo lo schema previsto dalla normativa statale vigente in materia;
b) da un piano di flussi di cassa prospettici mensilizzati redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario previsto dalla normativa statale vigente in materia.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 121 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
4. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato:
a) dal conto economico dettagliato secondo il modello di rilevazione del conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (modello CE) previsto a livello nazionale;
b) da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione;
c) dal piano annuale degli investimenti dettagliato, in coerenza con il piano pluriennale degli investimenti di cui all’articolo 120;
d) da una relazione del direttore generale che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali, di area vasta e regionali; per la gestione sanitaria accentrata
presso la Regione tale relazione è redatta dal responsabile di quest’ultima;
e) dalla relazione del collegio sindacale.
”.
5. Nel comma 7 dell’articolo 121 della l.r. 40/2005 la parola: “
3
” è sostituita dalla seguente: “
4
”.
Art. 21
Monitoraggio sull'andamento economico delle gestioni aziendali. Sostituzione dell’articolo 121 bis della l.r. 40/2005
1. L’articolo 121 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 121 bis - Monitoraggio sull'andamento economico delle gestioni aziendali
1. Per la salvaguardia dell'equilibrio economico complessivo del sistema sanitario regionale, la
Regione effettua trimestralmente, attraverso i modelli CE regolarmente inviati dalle aziende e dagli altri enti del servizio sanitario regionale tramite il sistema informativo regionale, il monitoraggio sull'andamento delle gestioni aziendali nel corso dell'esercizio e sul rispetto del limite di cui all'articolo 121, comma 7.
2. Qualora si rilevino andamenti economici non in linea con gli andamenti programmati o scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi economici assegnati, i direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale devono concordare con la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute azioni correttive in grado di ricondurre all’equilibrio economico.
”.
Art. 22
Bilancio di esercizio. Modifiche all’articolo 122 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 le parole: “
al periodo
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’anno solare
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché le ulteriori norme statali vigenti.
”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
3 bis. La nota integrativa contiene in particolare i modelli conto economico (CE ) e stato patrimoniale (SP), di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 per l’esercizio in chiusura e per l’esercizio precedente.
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
4. L'eventuale risultato positivo di esercizio è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva, ovvero è resa disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale.
”.
5. Nel comma 5 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 le parole: “
, nonché da allegati illustrativi della gestione finanziaria
” sono sostituite dalle seguenti: “
Per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione tale relazione è redatta dal responsabile di quest’ultima.
”.
6. Nel comma 6 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
del direttore generale
” sono inserite le seguenti: “
deve contenere anche il modello di rilevazione dei livelli di assistenza (LA) di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004, ed
”.
Art. 23
Bilancio consolidato del servizio sanitario regionale. Inserimento dell’articolo 123 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 123 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 123 bis - Bilancio consolidato del servizio sanitario regionale
1. La gestione sanitaria accentrata presso la Regione predispone e sottopone all'approvazione della Giunta regionale, che lo comunica al Consiglio regionale, il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale e il bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale, redatti ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 32 del d.lgs.118/2011
.
2. L'area di consolidamento comprende:
a) le Aziende USL Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est;
b) le Aziende Ospedaliero-universitarie Careggi, Meyer, Pisana e Senese;
c) la gestione sanitaria accentrata preso la Regione, al cui interno sono consolidati anche gli altri
enti del servizio sanitario regionale.
”.
Art. 24
Libri obbligatori. Modifiche all’articolo 124 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 124 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
1 bis. Per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione, i libri contabili obbligatori sono solo quelli di cui al comma 1, lettere a) e b).
”.
Art. 25
Contabilità generale. Modifiche all’articolo 125 della l.r. 40/2005
Art. 26
Sistema budgetario. Modifiche all’articolo 126 della l.r. 40/2005
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 126 della l.r. 40/2005 sono aggiunte le parole: “
e nel rispetto dei percorsi socio-sanitari condivisi.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 126 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
4. Con specifico regolamento l'azienda sanitaria disciplina le procedure, le competenze ed i criteri per la formazione dei budget, definisce gli strumenti di controllo e verifica sulla loro attuazione, nel rispetto delle seguenti direttive:
a) definizione delle linee di indirizzo aziendali, annualmente, da parte della Direzione, in coerenza con la programmazione regionale e di area vasta;
b) elaborazione del programma annuale delle attività, attraverso una analisi integrata tra direttori di zona-distretto, direttori di presidio ospedaliero e responsabili di dipartimento;
c) negoziazione tra responsabili dei dipartimenti e direzione aziendale per definire budget dipartimentali con riferimento al personale e ai beni di consumo sanitari;
d) negoziazione tra direzione aziendale, direttori dei presidi ospedalieri e direttori di zona distretto per la definizione dello scorrimento annuale del piano degli investimenti e di quello dei posti letto;
e) negoziazione tra responsabili di dipartimento, direttori di presidio e direttori di zona-distretto per articolare i budget dipartimentali sui presidi ospedalieri e sulle zone-distretto e per definire il grado di utilizzo delle risorse del presidio o del distretto da parte delle strutture dipartimentali in funzione della quantità e tipologia della casistica da trattare;
f) validazione del budget aziendale attraverso la ricomposizione del quadro delle negoziazioni.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.