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Legge regionale 14 luglio 2016, n. 44

Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 20 luglio 2016

CAPO III
Funzioni gestionali. Modifiche al capo II del titolo IV della l.r. 40/2005
Art. 3
Funzioni e competenze del direttore generale. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 40/2005
b bis) la proposta al prefetto, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dell’elenco dei nominativi per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli operatori addetti alle mansioni e alle funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
”.
Art. 4
Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005
1. Il secondo periodo del comma 7 bis dell’articolo 37 della l.r. 40/2005 è soppresso.
Art. 5
Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore della società della salute e direttore delle zone distretto. Modifiche all'articolo 40 bis della l.r. 40/2005
1. La rubrica dell’articolo 40 bis della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “
Elenchi degli
aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore della società della salute e direttore delle zone distretto.
”.
2. Il comma 6 dell'articolo 40 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
6. I provvedimenti di nomina dei soggetti di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Contestualmente alla pubblicazione di cui al presente comma, i provvedimenti di nomina, corredati dal relativo curriculum vitae, sono pubblicati sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione dedicata all’elenco. Nella stessa sezione sono pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di cui al comma 1.
”.
Art. 6
Collegio sindacale. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 bis dell'articolo 41 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
aziende unità sanitarie locali
” sono inserite le seguenti: “
e delle aziende ospedaliero – universitarie
” e dopo le parole: “
del decreto delegato,
” sono inserite le seguenti: “
e dell’
Sito esternoarticolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999 ”.
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 41 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
1 ter. Nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1 bis non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.