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Legge regionale 14 luglio 2016, n. 44

Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 20 luglio 2016

Art. 6
Collegio sindacale. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 bis dell'articolo 41 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
aziende unità sanitarie locali
” sono inserite le seguenti: “
e delle aziende ospedaliero – universitarie
” e dopo le parole: “
del decreto delegato,
” sono inserite le seguenti: “
e dell’
Sito esternoarticolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999 ”.
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 41 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
1 ter. Nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1 bis non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.