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Legge regionale 14 luglio 2016, n. 44

Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 20 luglio 2016

Art. 26
Sistema budgetario. Modifiche all’articolo 126 della l.r. 40/2005
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 126 della l.r. 40/2005 sono aggiunte le parole: “
e nel rispetto dei percorsi socio-sanitari condivisi.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 126 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
4. Con specifico regolamento l'azienda sanitaria disciplina le procedure, le competenze ed i criteri per la formazione dei budget, definisce gli strumenti di controllo e verifica sulla loro attuazione, nel rispetto delle seguenti direttive:
a) definizione delle linee di indirizzo aziendali, annualmente, da parte della Direzione, in coerenza con la programmazione regionale e di area vasta;
b) elaborazione del programma annuale delle attività, attraverso una analisi integrata tra direttori di zona-distretto, direttori di presidio ospedaliero e responsabili di dipartimento;
c) negoziazione tra responsabili dei dipartimenti e direzione aziendale per definire budget dipartimentali con riferimento al personale e ai beni di consumo sanitari;
d) negoziazione tra direzione aziendale, direttori dei presidi ospedalieri e direttori di zona distretto per la definizione dello scorrimento annuale del piano degli investimenti e di quello dei posti letto;
e) negoziazione tra responsabili di dipartimento, direttori di presidio e direttori di zona-distretto per articolare i budget dipartimentali sui presidi ospedalieri e sulle zone-distretto e per definire il grado di utilizzo delle risorse del presidio o del distretto da parte delle strutture dipartimentali in funzione della quantità e tipologia della casistica da trattare;
f) validazione del budget aziendale attraverso la ricomposizione del quadro delle negoziazioni.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.