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Legge regionale 14 luglio 2016, n. 44

Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 20 luglio 2016

Art. 22
Bilancio di esercizio. Modifiche all’articolo 122 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 le parole: “
al periodo
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’anno solare
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché le ulteriori norme statali vigenti.
”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
3 bis. La nota integrativa contiene in particolare i modelli conto economico (CE ) e stato patrimoniale (SP), di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 per l’esercizio in chiusura e per l’esercizio precedente.
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
4. L'eventuale risultato positivo di esercizio è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva, ovvero è resa disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale.
”.
5. Nel comma 5 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 le parole: “
, nonché da allegati illustrativi della gestione finanziaria
” sono sostituite dalle seguenti: “
Per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione tale relazione è redatta dal responsabile di quest’ultima.
”.
6. Nel comma 6 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
del direttore generale
” sono inserite le seguenti: “
deve contenere anche il modello di rilevazione dei livelli di assistenza (LA) di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004, ed
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.