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Legge regionale 14 luglio 2016, n. 44

Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 20 luglio 2016

Art. 20
Bilancio preventivo economico annuale. Modifiche all’articolo 121 della l.r. 40/2005
1. Il comma 3 dell’articolo 121 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
3. Il bilancio preventivo economico annuale è composto:
a) dal conto economico preventivo redatto secondo lo schema previsto dalla normativa statale vigente in materia;
b) da un piano di flussi di cassa prospettici mensilizzati redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario previsto dalla normativa statale vigente in materia.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 121 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
4. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato:
a) dal conto economico dettagliato secondo il modello di rilevazione del conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (modello CE) previsto a livello nazionale;
b) da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione;
c) dal piano annuale degli investimenti dettagliato, in coerenza con il piano pluriennale degli investimenti di cui all’articolo 120;
d) da una relazione del direttore generale che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali, di area vasta e regionali; per la gestione sanitaria accentrata
presso la Regione tale relazione è redatta dal responsabile di quest’ultima;
e) dalla relazione del collegio sindacale.
”.
5. Nel comma 7 dell’articolo 121 della l.r. 40/2005 la parola: “
3
” è sostituita dalla seguente: “
4
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.