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Legge regionale 14 luglio 2016, n. 44

Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 20 luglio 2016

Art. 19
Gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Inserimento dell’articolo 119 ter nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 119 bis nel capo II del titolo VII, della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 119 ter - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione
1. Nell'ambito della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute è istituita la gestione sanitaria accentrata (GSA), per la gestione diretta presso la Regione di una quota del finanziamento del servizio sanitario regionale, secondo quanto previsto dall’
Sito esternoarticolo 22, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42
).
2. Il dirigente responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione è individuato con deliberazione della Giunta Regionale.
3. Le funzioni di terzo certificatore, di cui alla
Sito esternolettera d) del comma 3 dell’articolo 22 del d.lgs.118/2011
, sono attribuite con deliberazione della Giunta regionale ad un dirigente regionale dotato di idonea professionalità ed esperienza, esterno alla direzione di cui al comma 1, oppure, come consentito dalla
legge regionale 23 luglio 2012 n. 40
(Disciplina del Collegio dei Revisori della Regione Toscana), al collegio dei revisori della Regione Toscana.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.