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Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

CAPO III
Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private)
Art. 89
Effetti dell'accordo di programma. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 35/2011
1. L’articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Effetti dell'accordo di programma
1. Gli accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale per le opere pubbliche di cui all’articolo 2, costituiscono, ove necessario, variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali.
2. Fatto salvo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica, le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali, previste dagli accordi di programma di cui al presente articolo, concernono le aree e gli immobili destinati alla realizzazione delle opere di interesse regionale oggetto degli accordi nonché le aree o gli immobili:
a) la cui valorizzazione è strettamente necessaria all'acquisizione di risorse per la realizzazione delle opere strategiche di cui all'articolo 2, comma 1;
b) necessari per la realizzazione di opere complementari o accessorie all’opera strategica purché contenute nel relativo progetto.
3. Nelle aree interessate dagli accordi di programma è privilegiato il recupero del patrimonio edilizio esistente.
4. Ancorché oggetto degli accordi di programma, non si applica la procedura dell’articolo 5 alle varianti riguardanti aree ed immobili che:
a) si trovano al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato come definito dagli articoli 4 e 224
della legge regionale 10 novembre 2014, n.65
(Norme per il governo del territorio);
b) prevedono una nuova destinazione urbanistica che consente la realizzazione di medie o grandi
strutture di vendita.
5. In caso di variante agli strumenti di pianificazione territoriale di più enti territoriali, si procede mediante accordo di pianificazione, ai sensi degli articoli 41 e seguenti
della l.r. 65/2014
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.