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Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 88
Disciplina degli interventi di recupero. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 5/2010
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), le parole “
ai sensi dell'
articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio) e sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
” sono sostituite dalle seguenti: “
conservativa ai sensi dell'
articolo 135, comma 2, lettera d) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio) e sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 5, della medesima legge regionale.
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 5/2010 , le parole “
119 della
l.r. 1/2005
, calcolati come per le nuove costruzioni
” sono sostituite dalle seguenti: “
183 della
l.r. 65/2014
.
”.
3. Il comma 3 bis dell'articolo 2 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:
3 bis. Gli interventi di cui al comma 1 non sono computati nella capacità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici comunali.
”.
4. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r.5/2010 le parole “
VIII della
l.r. 1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti: “
VII della
l.r. 65/2014
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.