Menù di navigazione

Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 63
Certificato di agibilità. Modifiche all'articolo 149 della l.r. 65/2014
1. Al comma 4 dell'articolo 149 della l.r. 65/2014 , le parole “
al fine di
” sono sostituite dalla seguente: “
per
”.
2. Al comma 4 dell'articolo 149 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
verifiche relative al rispetto
” sono inserite le seguenti: “
dei requisiti igienico-sanitari, delle dichiarazioni di conformità degli impianti, della valutazione dei requisiti acustici passivi,
”.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 149 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
4 bis. Per la copertura dei costi necessari per le ispezioni previste al comma 4 è richiesto, al momento della trasmissione allo sportello unico dell’attestazione dell’agibilità, la corresponsione di un contributo destinato alle aziende unità sanitarie locali di importo massimo comunque non superiore ad euro 100, il cui ammontare è determinato, mediante deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) destinazione d'uso degli edifici o delle costruzioni da assoggettare ad ispezione;
b) metri quadrati di superficie delle costruzioni o degli edifici oggetto dell'ispezione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.