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Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 57
Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia. Modifiche all'articolo 137 della l.r. 65/2014
2. Al numero 7) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 137 della l.r. 65/2014 le parole “
e pali in legno
” sono sostituite dalle seguenti: “
con sostegni
”.
2 bis) l’occupazione temporanea di suolo, anche pubblico o di uso pubblico, di durata non superiore a novanta giorni, con strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni e per attrezzature sportive;
”.
7 bis) la realizzazione di impianti di colture stagionali o poliennali;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.