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Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 28
Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale. Modifiche all'articolo 74 della l.r. 65/2014
1. Al comma 3 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
è presentato
” sono inserite le seguenti: “
, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 84,
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
4. Per l’approvazione del programma aziendale, il comune verifica la conformità urbanistica degli
interventi proposti e, in caso di esito positivo, può convocare una conferenza di servizi, da svolgersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sua trasmissione o dal ricevimento dei documenti integrativi, al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compreso il parere della provincia di conformità al PTC o il
parere della città metropolitana di conformità al PTCM, nonché i pareri della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti.
”.
3. Al comma 7 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
durata decennale
” sono inserite le seguenti: “
con decorrenza dall'atto di approvazione del comune.
”.
4. Nell’alinea del comma 9 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
e che comunque
” sono inserite le seguenti: “
soddisfino tutte le seguenti condizioni:
”.
5. Alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
per cento
” sono inserite le seguenti: “
della superficie utile
”.
6. Dopo il comma 9 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
9 bis. Non costituiscono altresì modificazione del programma aziendale gli aggiustamenti di confine di cui all’articolo 76, comma 5.
”.
7. Il comma 13 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
13. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo ai sensi dell'articolo 107 nei casi previsti dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, nonché quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.