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Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 25
Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 71 della l.r. 65/2014
1. Il comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e fermi restando i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i seguenti interventi:
a) la manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), ivi compresi gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati;
b) il restauro ed il risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c);
c) la ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d);
d) gli interventi pertinenziali di cui all'articolo 135, comma 2, lettera e);
e) gli interventi di cui all'articolo 135, comma 2, lettera a), necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
f) gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica;
g) le addizioni volumetriche di cui all'articolo 134, comma 1, lettera g);
h) la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 134, comma 1, lettera h);
i) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 134, comma 1, lettera i);
l) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettera l);
m) le piscine, nonché gli impianti sportivi, di cui all'articolo 134, comma 1, lettera m).
”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
1 bis. Sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, sono riservati all'imprenditore agricolo professionale gli interventi di addizione volumetrica da eseguire una sola volta fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi complessivi oppure entro i limiti dimensionali, ove inferiori, previsti dagli strumenti urbanistici del comune.
”.
3. Il comma 2 dell'articolo 71 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, sono riservati all'imprenditore agricolo-
professionale i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al comma 1 bis.
”.
4. Il comma 3 dell'articolo 71 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
3. Ove consentito dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, gli interventi di cui ai commi 1, 1 bis e 2, possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali
abitative, ove già esistenti nell’edificio, ferma restando la destinazione d’uso agricola.
”.
5. Il comma 4 dell'articolo 71 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
4. Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere h), i), ed l) e di cui al comma 2 siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l’imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.